Chi si occupa di contenzioso tributario si ricorderà senz’altro che con l’art. 27 del “Decreto Ristori” (il DL 28 ottobre 2020, n. 137.) era stato previsto che:
- “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio”.
- “In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”;
- “Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica”.
Le disposizioni in parola, dettate ovviamente dalla situazione emergenziale, e che avevano lasciato spazio a non poche preoccupazioni in ordine alla limitazione dei diritti di difesa dei contribuenti, ai sensi del primo comma del citato art. 27, dovevano essere vigenti “Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”.
Data questa “di cessazione degli effetti”, a dire il vero, non proprio ben definita e comunque legata alla dichiarazione dello stato di emergenza il quale dovrebbe terminare il 30 aprile 2021, salvo ovviamente probabilissime e attese proroghe.
Ora, con l’art. 6 DL 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) entrato in vigore l’ 1.04.2021, è stata fissata una diversa data, fissa (sempre salvo proroghe), quale termine delle dette “modalità emergenziali” (da remoto o cartolari) di svolgimento delle udienze tributarie. Questa data è quella del 31.7.2021.
Tenuto poi conto del periodo di sospensione feriale, il ritorno alla “normalità” delle udienze tributarie dovrebbe (il condizionale è ovviamente d’obbligo visto il susseguirsi delle disposizioni legato all’andamento dell’epidemia) aversi dal mese di settembre 2021.
Ed è auspicabile che potranno quindi essere tenute anche quelle udienze ad oggi rimaste sospese a seguito delle istanze con le quali parti del processo tributario, ai sensi del sopra indicato art. 27 del “Decreto ristori”, hanno insistito per la discussione, senza avere poi riscontri dalle Commissioni Tributarie adite.
Massimo Matera
Francesco Palmieri