Il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto del 7 aprile 2021 che si allega, ha fissato l’adunanza dei creditori di una rilevante realtà commerciale del distretto aversano, confermando il prosieguo della procedura di concordato preventivo già in corso.
Il provvedimento che segue il deposito da parte della proponente dell’aggiornamento ex art. 9 del d.l. n. 23 dell’8.4.2020 (Decreto Liquidità) di precedente piano di concordato è certamente d’ interesse; e per chi scrive (advisor della società in concordato per la presentazione del piano in continuità aziendale) anche motivo di soddisfazione.
Due in particolare le tematiche su cui il Tribunale si è soffermato:
- l’ammissibilità della previsione, per la classe dei creditori composta dai destinatari di provvedimenti di scioglimento dai contratti in corso (ex 169 bis l.fall.), di una misura di soddisfazione fissata secondo i criteri rappresentati dalla proponente e non suscettibile di variazione anche in caso di diverso successivo accertamento del relativo credito;
- l’informativa su eventuali azioni risarcitorie anche ai sensi dell’art. 146 l.fall.
L ’ammissibilità della previsione, per la classe dei creditori composta dai destinatari di provvedimento di scioglimento dai contratti in corso (ex 169 bis l.fall.), di una misura di soddisfazione fissata secondo i criteri rappresentati dalla proponente e non suscettibile di variazione anche in caso di diverso successivo accertamento del relativo credito.
Come noto ai sensi dell’art. 169 bis l.fall. “il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso”.
Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 169 bis “in tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161.”.
Il piano di concordato in questione, in continuità aziendale diretta di durata di anni 8 incluso quello di omologazione (questione, questa della durata, pure oggetto di esame risolto in senso positivo dal Tribunale), prevede tra l’altro:
- lo scioglimento da diversi contratti di vendita immobiliare con riserva di proprietà;
- la quantificazione formulata dalla proponente dell’ “indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” da destinare ai contraenti che subiscono lo scioglimento;
- la formazione di una classe ad hoc per gli stessi creditori destinatari di detti scioglimenti dai contratti in corso;
- la previsione per detta classe di creditori della loro soddisfazione in misura pari al 10% (dilazionato) della quantificazione di cui sub ii;
- la precisazione, tuttavia, che per l’ipotesi in cui, a seguito di contenzioso, l’autorità adita competente, dovesse determinare in misura diversa da quella indicata dalla proponente gli indennizzi per i quali è stata formata la classe di creditori in parola, la percentuale di soddisfazione del 10% per essa prevista dovrà assumersi quale modificata e riparametrata, con adeguamenti positivi o negativi, in misura tale da determinare pagamenti complessivi per gli importi già indicati nel piano di concordato.
Nella sostanza, con tale ultima richiamata indicazione la ricorrente aveva previsto una misura di soddisfazione fissa; non suscettibile di variare nel caso di accertamento giudiziale di un maggiore o minore debito della società in concordato nei confronti dei creditori per indennizzo ex art. 169 bis l.fall. Così facendo, per tali creditori, la percentuale di soddisfazione è stata sostituita da un importo di soddisfazione. Tanto naturalmente a vantaggio della stabilità del piano di concordato i cui flussi (economici e finanziari) previsionali sono così stati, sul punto, sottratti all’alea di stima degli esiti di eventuali giudizi.
Sull’argomento i commissari giudiziali avevano segnalato al Tribunale la necessità di vagliare con attenzione l’ammissibilità della proposta.
Gli stessi commissari avevano cioè posto al Tribunale la questione della compatibilità della richiamata previsione del piano di concordato con il disposto di cui all’art. 161 l.fall comma 2 lett. “e” a mente del quale “la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
Il Tribunale ha risolto la problematica ritenendo pianamente ammissibile la previsione della proponente, in adesione alle sue argomentazioni.
La stessa proponente, infatti, chiamata a rendere chiarimenti al riguardo, aveva sottolineato come l’art. 161 suddetto afferma esclusivamente un principio di determinatezza della proposta. Il che semplicemente significa che ciascun creditore deve ben sapere quanto e/o cosa gli viene proposto.
Tale requisito, come giustamente confermato dal Tribunale di Napoli Nord, è pienamente soddisfatto anche quando la percentuale di soddisfazione può mutare, se il creditore comunque conosce l’importo che la debitrice si è impegnato a corrispondergli e i relativi tempi di pagamento.
L’informativa su eventuali azioni risarcitorie anche ai sensi dell’art. 146 l.fall.
Sull’informativa in ordine alle eventuali azioni risarcitorie anche ai sensi dell’art. 146 l.fall il Tribunale di Napoli Nord ha confermato che la stessa va resa, in via preminente, dai commissari giudiziali ai creditori, per l’esercizio informato del diritto di voto, in sede di relazione ex art. 172 l.fall..
Ed invero, non può di certo pretendersi (a pena di inammissibilità della proposta) che l’asseveratore, in sede di attestazione (ex art. 186 bis l.fall.) della funzionalità della proposta concordataria alla migliore soddisfazione dei creditori, svolga una disamina sull’argomento parimenti approfondita.
A tale riguardo può tornare peraltro utile ricordare che il tema è anche trattato nei recenti “Principi di attestazione di piani di risanamento” approvati dal CNDCEC il 16.12.2020.
In particolare, in tale documento al paragrafo 4.8.3 si legge che : “le azioni di responsabilità creditorie potendo comunque essere azionate dai creditori in presenza di un danno anche nel caso dell’omologa del concordato preventivo, non incidono ai fini del giudizio del miglior soddisfacimento dei creditori”.
Francesco Palmieri