Ravvedimento operoso possibile anche in caso di operazioni fraudolente: la circolare dell’Agenza delle Entrate n.11/E del 12 maggio 2022

«Alla luce delle intervenute modifiche legislative, deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la Circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente».

E’ questo il passaggio centrale della Circolare n.11/E dell’Agenza delle Entrate del 12 maggio 2022 che alleghiamo.

L’Agenzia delle Entrate, a distanza di molti anni dalla sua precedente circolare sull’argomento,  prendendo atto della «volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali», come mergente dagli interventi normativi via via introdotti al riguardo (ultimo del quali l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 74, come modificato dall’articolo 39, comma 1, lettera q-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), supera quindi il suo precedente orientamento in tema di accesso al ravvedimento operoso del contribuente a cui siano state contestate condotte fraudolenti.

Value in Law (la redazione)

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