Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo.
Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti.
Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da 60mila a 120mila euro.
La causa di decadenza dal piano passa da 5 a 8 rate non pagate.
Inoltre, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto.
Sono queste novità apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti (DL 50/2022) dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
L’emanazione della legge di conversione con cui dovrebbero entrare in vigore le disposizioni sopra descritte è prevista per la fine del corrente mese di luglio.
Domenico Ummarino