In data 21 marzo 2024 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato ed emanato il nuovo Codice Deontologico della Professione.
Molte le novità rispetto alla previgente normativa. Tra esse in particolare segnaliamo:
- la previsione di applicabilità del Codice Deontologico alle Società Tra Professionisti costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ed iscritte in Albo;
- quelle relative ai rapporti con i colleghi e con i mezzi d’ informazione sociale nell’utilizzo dei quali, «ivi inclusi i social network, l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti».
- quelle in tema di compenso che in «nessun caso» (art. 24 comma 4) può essere «manifestatamente sproporzionato, sia in eccesso che in difetto, all’attività svolta o da svolgere» (tra l’altro resta anche fermo che il «professionista non può proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento» – art. 24 comma 7);
- e più nello specifico quelle in materia di «equo compenso».
Riguardo a tale ultima tematica il nuovo Codice Deontologico della Professione, traendo spunto dalla (relativamente) recente emanazione della legge 21 aprile 2023 n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), all’art. 25 prevede che:
- «è fatto obbligo al professionista: a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento; b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
- «Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso: a) del valore e natura della pratica; b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) delle condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) del pregio dell’opera prestata; g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.»
Francesco Palmieri