Non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario nei confronti della società per procedere con l’accertamento nei confronti del liquidatore (Cass. S.U. n. 32790/2023)

«In materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società».

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023 che ha così respinto il ricorso proposto da un liquidatore di una società che aveva sostenuto l’illegittimità  (per «la carenza del presupposto oggettivo e, dunque, la non sussistenza di una delle condizioni necessarie ai fini della esercitabilità dell’azione di responsabilità del liquidatore») dell’ accertamento tributario a suo carico in mancanza di iscrizione dei debiti societari in ruoli, anche provvisori, a carico della società in liquidazione.

Francesco Palmieri

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