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Le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore restano ancora sospese, fino al 30 giugno 2021. Spirato tuttavia, senza proroga, il termine previsto per l’inefficacia delle procedure “nuove”.

Con la legge di conversione (legge del 24 aprile 2020, n. 27) del D.L. 18 del 2020 (Cura Italia) è stato “varato” l’art. 54-ter del medesimo D.L. (“Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”) dal seguente testo: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Allo spirare dei sei mesi previsti dalla sopra indicata disposizione, con l’art. 4 del D.L. Ristori (D.L 28.10.2020, n. 137) è stata poi prevista la sostituzione “all’art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27”, delle parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, con l’espressione “fino al 31 dicembre 2020”.

Quindi, con lo scadere anche di tale termine (il 31.12.2020), nel D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. Decreto Milleproroghe) è stato previsto che “all’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite con quelle “fino al 30 giugno 2021”.

Rimangono quindi ancora senz’altro sospese fino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive, già in corso, aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Sussistono tuttavia  incertezze in ordine all’attuale possibilità di avviare nuove procedure esecutive immobiliari (in sostanza, notifiche di pignoramenti, iscrizioni al ruolo e trascrizioni) aventi ad oggetto le abitazioni principali dei debitori.

Ciò in quanto lo stesso sopra citato art. 4 del D.L. Ristori (D.L 28.10.2020, n. 137) aveva altresì previsto che “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (vale a dire il 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge, di conversione, n. 176 del 18 dicembre 2020).

Poiché la disposizione appena riportata non è stata rettificata dal recente sopra citato decreto Milleproroghe, superato detto arco temporale (quello cioè scaduto il 25 dicembre 2020), potrebbe considerarsi possibile l’avvio di tali nuove procedure.

Ad ogni modo, salvo nuovo intervento del legislatore, “toccherà” ai i Giudici esprimersi, nelle singole fattispecie, al riguardo.

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