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La STP può assumere incarichi di attestazione dei piani di risanamento: lo afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Come già segnalato nella precedente nota informativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con delibera del 16 dicembre 2020, ha emanato il documento PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO”, pubblicato, in data 7 gennaio 2021, nella relativa sezione, Procedure Concorsuali – CNDCEC (commercialisti.it), del sito internet dello stesso Consiglio. 

Fa piacere evidenziare che, tra le varie indicazioni fornite, ci sono anche quelle relative alla possibilità, per le STP, di assumere incarichi di attestazione dei piani di risanamento previsti dalla legge fallimentare (in prospettiva dal codice della crisi d’impresa).

Al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti, nell’elaborato in parola (par. 2.3.6.), opportunamente, precisa che:

La mancata previsione all’art. 28, lett. b), l.f. (ndr: qui il riferimento corretto è invero quello all’art. 67 comma 3 lett. d l.fall.) delle Società tra professionisti (STP) introdotte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183 non esclude che il debitore/interessato possa designare una STP anziché un singolo professionista. In una simile ipotesi occorre che:

  • la STP abbia ad oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata (o più se multidisciplinare);
  • i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali presi in considerazione dall’art. 28, lett. a), l.f.;
  • il socio designato per l’espletamento dell’incarico, oltre ad essere un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all’art. 28, lett. a), l.f., risulti iscritto al registro dei revisori legali già citato.

In tali ipotesi deve essere indicata da parte dell’associazione professionale o della STP la persona fisica che assume la responsabilità dell’incarico ai fini penali, che dovrà quindi coincidere con il soggetto che sottoscriverà il giudizio finale di attestazione”.

Posizione questa che davvero non può che condividersi, in considerazione delle responsabilità individuali ed esclusive che sempre comunque gravano sul socio della STP designato quale responsabile di qualsivoglia incarico professionale alla stessa affidato; e che sia quindi il firmatario delle relative relazioni e attestazioni.

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