«La mancata compilazione delle voci della dichiarazione riguardanti elementi essenziali ai fini della determinazione complessiva del reddito e dei conseguenti importi dovuti a titolo di imposte non può essere qualificata come una condotta neutra, contribuendo al contrario a delineare la infedeltà della dichiarazione fiscale, essendo di fatto assimilabile a una dichiarazione negativa l’omessa compilazione delle singole voci concernenti il valore del reddito imponibile e dell’IVA.».
Questo è il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18532 del 4 maggio 2023, che ha quindi sottolineato come «anche non inserire alcun dato numerico in corrispondenza di una voce essenziale equivale a “indicare” un elemento, sia pure in negativo».
Domenico Ummarino