La rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario (cd. rinuncia abdicativa) costituisce un atto che realizza il trasferimento del diritto reale di godimento e come tale rientra a pieno titolo nell’ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir che dispone che, «in caso di vendita dell’unità immobiliare» su cui sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, «la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti intercorso nell’atto d’acquisto, all’acquirente persona fisica».
E’ questo quanto correttamente osservato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza n. 15689/2023 che ha accolto il ricorso del contribuente, già nudo proprietario di una civile abitazione, che si era visto disconoscere dall’Amministrazione Finanziaria il diritto alla detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza sostenute dal padre dopo aver ricevuto in donazione anche l’usufrutto della stessa abitazione (consolidando così la piena proprietà).
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha infatti rimarcato che la Suprema Corte, «seppur in materia di imposte indirette, ha affermato in più occasioni che la rinuncia a diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto genera un arricchimento nella sfera giuridica altrui (Cass. 22 aprile 2021, nr. 10666; Cass. 28 gennaio 2019 nr. 2252; Cass. 21 novembre 2005 n. 24512 Cass. 30 ottobre 2000 n. 142/9; si veda anche “Rinuncia all’usufrutto con ipotecaria al 2% del 29 gennaio 2019». Sicché «non può non convenirsi che verificandosi, con la rinuncia al diritto di usufrutto, il trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, le quote di detrazione non fruite dall’usufruttuario si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità piena dell’immobile», in applicazione del citato comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir.
Francesco Palmieri