Nella legge di bilancio 2021 sono previsti interventi di rilievo in tema di agevolazioni contributive.
1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
Il comma 10 dell’art.1 della legge di bilancio 2021 178/2020 ha previsto che “per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.”
Il comma 11 del medesimo articolo, poi, precisa che “l’esonero contributivo di cui a comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.”
In buona sostanza si tratta di un ampliamento dell’esonero contributivo strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 che porta l’incentivo al 100% rispetto al previgente 50% e che, per le regioni operanti nel mezzogiorno, da un punto di vista temporale, lo estende a 48 mesi (contro i 36 previsti per le altre regioni).
Oltre al requisito anagrafico (under 36 anni), resta fermo il requisito della mancanza di un precedente rapporto a tempo indeterminato, nonché l’assenza di licenziamenti nell’unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
A tali “paletti” si aggiunge il divieto di licenziamento nell’unità produttiva nei successivi 9 mesi.
2. Per le assunzioni di donne lavoratrici.
Il comma 16 dell’art.1 della legge di bilancio 2021 178/2020 ha previsto che “per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
In particolare, l’esonero riguarda l’assunzione di donne di qualsiasi età, alternativamente:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nel mezzogiorno, oppure impiegati in settori caratterizzati dall’ampia disparità occupazionali;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
Anche in tal caso si tratta di un ampliamento di agevolazioni preesistenti.
Infatti, l’estensione riguarda unicamente la percentuale dell’incentivo (100% in luogo del 50%). Restano invece fermi durata e requisiti già individuati dalla Legge 92/2012.
3. Per la proroga della c.d. “decontribuzione Sud”
Infine, la legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2029 la c.d. “decontribuzione Sud” (art. 27 c. 1 D.L. n. 104/2020), prevista per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La misura del 30% dei complessivi contributi previdenziali è confermata fino al 31 dicembre 2025, per poi decrescere al 20% per gli anni 2026 e 2027, e al 10% per gli anni 2028 e 2029 (art. 1, comi 161-167, L. n..178/2020).
Al riguardo, giova rappresentare che, con proprio messaggio (n. 72 del 11/01/2021), l’INPS ha precisato che, con riferimento alla 13 mensilità, l’esonero può trovare applicazione limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020; con la conseguenza che, ove la decontribuzione sia stata applicata su tutti i ratei, i 9/12 dovranno essere resi con la denuncia contributiva di gennaio 2021.
A fronte di tale messaggio, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha invece espresso la contraria propria posizione.
Segnatamente, la Fondazione osserva che la stessa Inps (anche nel proprio sito internet) ricorda che “fanno eccezione al criterio della competenza solo le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione” che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa); quindi, devono essere indicati nella denuncia relativa al mese di effettivo pagamento (cfr. art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 314/1997).
Stefano Borriello