Gli “studi associati” possono essere legittimati ad agire per il recupero dei crediti professionali dei loro associati.
E’ questo il principio che si deduce dall’Ordinanza n. 10732/2023 del 20 aprile 2023 della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di uno studio professionale associato cui era stata negata, dal Tribunale di Torino, la legittimazione ad agire per il recupero di crediti riconducibili all’attività professionale di un suo associato.
I massimi giudici hanno precisato che «l’ ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati»; e che quindi «il giudice del merito deve accertare tale circostanza, ai fini della verifica della legittimazione attiva dello studio professionale associato.»
Gli ermellini hanno al riguardo ricordato «che nelle decisioni più recenti di questa Corte, si è affermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. (Cass. 2232/22 e Cass. 22955/22)».
Alleghiamo quindi l’interessante pronuncia della Suprema Corte (qui il link).
Danilo Aita