Enti Terzo Settore: la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 giugno 2022 sui limiti temporali per verifica di sussistenza dei requisiti patrimoniali di iscrizione al RUNTS

L’articolo 22, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) stabilisce che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tal riguardo è necessario che gli Enti che appunto intendano acquisire personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS, con tutti i conseguenti effetti di legge (ivi incluso quello della responsabilità limitata), siano dotati di un patrimonio minimo.

Invero, il comma 4 dello stesso articolo 22 precisa che «si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro».

Con la Circolare n.9 del 21 aprile 2022 (qui allegata) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la presentazione dell’istanza per l’iscrizione al RUNTS compete esclusivamente al notaio, con l’unica eccezione dell’ipotesi contenuta nell’articolo 22, comma 3 del Codice del Terzo Settore (il caso in cui il notaio non ritenga sussistenti i requisiti).

Spetta dunque al notaio verificare la sussistenza dei requisiti, anche patrimoniali, per l’iscrizione al RUNTS.

Nella stessa circolare n. 9 del 21 aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi anche precisato che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo non sia «temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile».

Ed inoltre, al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi anche ulteriormente ritenuto di precisare, con la nota del 16 giugno 2022 (che si allega), che, in relazione ai documenti comprovanti (bilancio di esercizio, situazioni patrimoniali, o se necessarie perizie) la sussistenza del requisito in parola, va individuato «in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell’art. 42-bis comma 2 del Codice civile».

Tanto con la sola precisazione che, unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione (quelli già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo), «si ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all’ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180».

Gaetano Giuliano

Francesco Palmieri

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