In data 11 marzo 2021 l’Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 8 sulla Legge 17 luglio 2020, n.7 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale), documento già uscito in bozza nel novembre 2020.
Tale documento, entrato in vigore al momento della sua pubblicazione, è interpretativo dell’articolo 38-quater della Legge n. 77, comma 2, il quale prevede che << Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 (…) >>.
Con il citato documento l’OIC, sostanzialmente, fornisce chiarimenti sulla deroga agli “ordinari” principi in tema di continuità aziendale relativamente ai bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e per i bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021).
Ci si può avvalere della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell’OIC 11.
Il paragrafo 21 ricorda che: << L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (…) >>.
Il paragrafo 22 chiarisce che: << Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (…) >>.
Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato sia stata resa la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.
Il paragrafo 23 prevede che: << Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo (…) >>.
Il paragrafo 24 prevede che: << Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio>>.
Resta fermo che chi si avvale della deroga (come prevista ai sensi dell’art. 2423-bis, 1° comma, del codice civile) dovrà fornire informazioni nella nota integrativa della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.
Il documento interpretativo in parola chiarisce quindi un aspetto fondamentale: la deroga non vale per tutte quelle società la cui attività non risultava essere in regolare svolgimento già prima dell’emergenza COVID -19, cioè per tutte quelle società che avrebbero dovuto approvare i bilanci degli esercizi pregressi non già con i criteri di continuazione dell’attività, ma con quelli di liquidazione.
Tale interpretazione va nella stessa direzione delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale previste dall’art. 6 del D.L.23/2020 così come modificato dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Legge di Bilancio 2021), su cui ci siamo soffermati nell’approfondimento titolato pubblicato sul nostro sito in data 9.2.2021: “Con la legge di bilancio 2021, per le società in perdita, è possibile la ricapitalizzazione in cinque anni, ma solo con riferimento alle perdite maturate nel 2020: il chiarimento del MISE con la circolare n. 26890 del 29/1/2021” (ecco il link)
Nel citato approfondimento si ricordava che infatti: << (…) in caso di perdite riferibili ad esercizi anteriori al 2020 che non risultino iscritte per competenza nei relativi bilanci a causa di errori (anche di valutazione) e/o di omissioni (ipotesi cioè dei bilanci fondatamente contestati), la normativa di favore dell’art.6 del D.L.23/2020, comunque, non può trovare applicazione >>.
In conclusione, la deroga al principio della continuità aziendale e la deroga allo scioglimento delle società in caso di perdite trovano applicazione solo per quelle società che hanno risentito degli effetti negativi della pandemia e non ovviamente invece per quelle per le quali i segnali di crisi risultano avere radici più profonde (e quindi anteriori all’anno 2020) benché non trasposti nei relativi bilanci, né accertati dagli organi ammnistrativi.
Silvia Wurzburger