COVID 19: il trattamento fiscale dei contributi erogati per far fronte alla crisi dalle Regioni ai liberi professionisti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 84 del 3.2.2021

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 84 del 3.02.2021 prende posizione sul trattamento fiscale, in applicazione dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 (decreto ristori),  del contributo una tantum (c.d. “bonus”) erogato dalle Regioni ai “liberi professionisti titolari di partita IVA”.

Con detta risposta l’A.E. chiarisce che tale contributo non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori”.

Allo stesso modo, secondo l’Agenzia delle Entrate, non risulta assoggettabile ad Irpef il bonus fruito dai titolari di collaborazione, coordinata e continuativa, purché la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente e, quindi, in tutti i casi in cui tali redditi di collaborazione rientrino tra i redditi di “lavoro autonomo” ai sensi dell’articolo 53 del Tuir (si ricorda che sono considerati redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, secondo comma, i redditi derivanti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”).

L’interpretazione adottata dall’Agenzia, con riferimento agli aiuti regionali ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non fa altro che applicare anche ai contributi in parola la detassazione prevista, per il periodo emergenziale, dal richiamato art. 10 bis del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020 (decreto Ristori): “1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Infatti, il decreto Ristori, all’art. 10 bis, aveva previsto un principio generale di “irrilevanza ai fini fiscali” degli aiuti Covid-19, indipendentemente dal soggetto che eroga i contributi e, quindi, che la detassazione si applica sia agli aiuti di provenienza statale (qualunque sia l’ente erogatore), sia agli aiuti di provenienza regionale o comunale, casse di previdenza, etc.. Si tratta dei contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione“.

Più esattamente, per poter individuare i contributi non soggetti a tassazione, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 137/2020, occorre verificare che si tratti di una forma di aiuto che non era prevista prima del Covid e che la stessa sia stata introdotta per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A titolo esemplificativo si ricordano alcune delle principali misure adottate nel periodo emergenziale:

  • indennità Covid 19 riconosciuta agli iscritti alle casse professionali, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta (D.L. “Rilancio”), n. 34/2020, e successivi;
  • contributo a fondo perduto ex art. 25, D.L. “Rilancio”, n. 34/2020 (successivamente riprodotti nel Decreto “Ristori”, nel Decreto “Ristori bis” e nel Decreto “Ristori quater”);
  • crediti di imposta per locazioni e affitti di azienda ex art. 65, D.L. n. 18/2020 e ex art. 28, D.L. n. 34/2020 (a sua volta modificato ed ampliato ad opera dell’art. 77 del D.L. “Agosto”, n. 104/2020, e ulteriormente ripreso dai Decreti “Ristori” e “Ristori-bis” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • indennità INPS gestione Artigiani e Commercianti;
  • indennità INPS Gestione separata D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, ovvero i 600 euro riconosciuti dall’INPS nel mese di marzo e aprile e per la Gestione separata anche per maggio nella misura di 1.000,00 euro;
  • contributo a fondo perduto “centri storici” – D.L. “Agosto”, n. 104/2020, art. 59;
  • crediti di imposta per la sanificazione e per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (cd. “DPI”);
  • credito di imposta per adeguamento dei luoghi di lavoro ex art. 120 D.L. Rilancio n.34/2020.

Massimo Matera

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