Con la legge di bilancio 2021, per le società in perdita, è possibile la ricapitalizzazione in cinque anni, ma solo con riferimento alle perdite maturate nel 2020: il chiarimento del MISE con la circolare n. 26890 del 29/1/2021

L’emergenza pandemica Covid-19 sta determinando la consuntivazione, per le imprese societarie, di rilevanti perdite maturate durante (e non solo) il periodo di lockdown imposto dal Governo.

Come noto, in tema di riduzione del capitale per perdite, per le società di capitali, le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli 2446 e 2447 c.c., per le società per azioni, e gli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c., per le società a responsabilità limitata.

A tali disposizioni si ricollegano poi gli articoli 2484 e 2545-duodecies c.c. che indicano, tra le cause di scioglimento, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Ebbene, con l’art.6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) del D.L.23/2020 (in vigore  da aprile 2020) è stato previsto che:

<< A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile>>.

La norma in parola, la cui finalità di evitare lo scioglimento delle società per le perdite maturate in “epoca COVID-19” è evidente, lasciava spazio ad alcuni problemi d’interpretazione per ciò che concerneva il suo ambito applicativo, che appariva, tra l’altro, ristretto alle perdite maturate nel solo periodo infrannuale intercorrente tra il 9 aprile – 31 dicembre 2020.

Modifiche della Legge di bilancio

 

Sulla problematica è quindi di recente intervenuta la Legge di Bilancio 2021.

Infatti, l’ art.6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) del D.L.23/2020 così come modificato dall’art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (appunto la Legge di Bilancio 2021) così prevede:

<< 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

  1. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
  2. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
  3. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio >>.

In sintesi, quindi, con le nuove norme:

  • si estende il periodo entro il quale sorge l’obbligo di assunzione dei provvedimenti previsti dagli art. 2446 e 2482-bis (per il caso delle perdite che riducono il capitale di oltre un terzo), da un esercizio, sino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche;
  • si consente di posticipare al quinto esercizio anche l’assunzione dei provvedimenti per il caso di perdite riducono il capitale al di sotto del minimo legale, così di fatto equiparando le due distinte fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis per le s.r.l., e dagli artt. 2447 e 2482-ter per le s.p.a.;
  • si disattiva quindi, per un periodo di cinque esercizi, la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
  • si introduce un obbligo informativo nei bilanci, finalizzato a dare evidenza delle perdite maturate nel periodo COVID.

Tutto ciò, però, va chiarito, riguarda le perdite maturate nel corso del 2020; non quindi quelle maturate anteriormente.

Al riguardo è interessante il parere del MISE che, nella sua circolare n. 26890 del 29/1/2021 (qui allegata), sull’argomento così chiosa: “Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).”.

Deve anche ritenersi che, in caso di perdite riferibili ad esercizi anteriori al 2020 che non risultino iscritte per competenza nei relativi bilanci a causa di errori (anche di valutazione) e/o di omissioni (ipotesi cioè dei bilanci fondatamente contestati), la normativa di favore dell’art.6 del D.L.23/2020, comunque, non possa trovare applicazione.

Silvia Wurzburger

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