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Certificato dei debiti contributivi e assicurativi: l’entrata in vigore del DL 118/2021 (Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi) impone l’implementazione delle procedure al riguardo già previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Si avvicina la data del 16.5.2022 di entrata in vigore del Nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui al Dl.lgs. n. 14/2019); e si fa avanti l’ipotesi di un ulteriore rinvio (oggi, ancor più auspicabile, considerata l’ulteriore ondata di crisi che si sta abbattendo in tutto il globo a causa della guerra in Ucraina), come preannunciato dalla Guardasigilli, Prof.ssa Marta Cartabia, nell’audizione al Senato della Repubblica del 16 marzo u.s.

Intanto, in tema di crisi d’impresa, è già in vigore il DL 118/2021 che ha introdotto, con decorrenza dal 15 novembre 2021, la procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”. Normativa questa della “Composizione negoziata” che verrà inglobata nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

La domanda prevista per l’accesso alla procedura della “Composizione Negoziata” (procedura come noto finalizzata a facilitare gli accordi del debitore imprenditore con i suoi creditori per consentirgli di superare la propria crisi senza incorrere nella scure del fallimento) va presentata sulla piattaforma telematica nazionale attivata da Unioncamere (qui il link alla nostra precedente informativa).

Tra i vari documenti da caricare sulla piattaforma telematica, l’art. 5 comma 3 del DL 118 indica anche il certificato, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, dei debiti contributivi e premi assicurativi, come previsto dall’articolo n. 363 comma 1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

E a sua volta l’art. 363 citato prevede che:

«1. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica ».

Pertanto, anche a prescindere dall’entrata in vigore dello stesso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’attuale vigenza del DL 118/2021 (“Composizione Negoziata”), impone che INPS ed INAIL siano pronti a far fronte alle richieste di rilascio del citato “certificato unico”.

Per dare attuazione alla sopra richiamata normativa l’INPS ha creato la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”: INPS – Dettaglio Prestazione: Certificazione dei debiti contributivi – VeRA.

Tale procedura segue sostanzialmente la preesistente procedura denominata “VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale”, in uso presso le Strutture territoriali dell’INPS, sostanzialmente progettata con la stessa logica adottata nella piattaforma “Durc On Line” di cui al DM 30 gennaio 2015.

Il certificato unico dei debiti contributivi potrà dunque essere richiesto:

  • dal debitore che chiede l’accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  • dal tribunale nell’ambito delle attività istruttorie nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo (articolo 42, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
  • dall’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario per l’accesso alla procedura di “Composizione Negoziata”.

Il certificato riporterà i crediti vantati dall’INPS nei confronti del debitore a titolo di contributi.

Segnatamente si tratta delle esposizioni del debitore presenti, alla data della richiesta, in tutte le “Gestioni previdenziali” amministrate dall’INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore stesso, con evidenza di quelle in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero. Inoltre, dovrà contenere l’indicazione dei crediti affidati all’Agente della Riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/annullamento.

Più incertezze invece vi sono in merito alla procedura per ottenere la certificazione dei debiti pendenti presso l’INAIL.

E’ stato comunque già da tempo previsto (si vedano i documenti pubblicati sul sito INAIL: Istruzione operativa del 12 novembre 2021 – INAIL) che pure le richieste di certificato debiti per premi assicurativi dovranno essere trasmesse tramite servizio online e dovranno essere automaticamente acquisite nella procedura “GRA web” del sito dell’INAIL, con la nuova classe documentale “Certificazione del debito”.

Resta però ancora poco chiaro se e come i due Enti (INPS e INAIL) si coordineranno per il rilascio di un unico certificato comprensivo sia dei debiti contributivi, sia di quelli assicurativi.

Francesco Palmieri

Silvia Wurzburger

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