In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012, l’omologazione del piano proposto dal consumatore presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale.
Ha, infatti, affermato la Suprema Corte (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2022, n. 28013 – cfr. allegato di fonte Cassazione.net) che: «Il “piano” del consumatore…deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di “convenienza” che il 4° co. dell’art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della “ristrutturazione dei debiti” e “della soddisfazione dei crediti”…».
Pertanto, è da escludere che «la sola finalità della “ristrutturazione” possa considerarsi “bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula “binaria” (…) coniugarsi con la finalità della “soddisfazione”».
In ragione del principio espresso dalla Cassazione, ne consegue che il tribunale, in sede di eventuale omologazione, deve riscontrare che il “piano” proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la detta funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il “piano” sia “giuridicamente fattibile”, perché rispondente alla finalità della soddisfazione dei crediti.
Avv. Danilo Aita