L’emissione di una cartella di pagamento nei confronti di un imprenditore che ha in corso una procedura esecutiva non si pone in contrasto con il divieto di avvio e/o continuazione delle procedure esecutive di cui all’art. 168 l.fall.; ed è dunque legittima.
Il suddetto principio (da ritenersi estensibile anche all’analogo di divieto di cui all’art. 54 comma 2 del CCII in vigore dal 15.7.2022) è stato recentemente confermato con la recente ordinanza della Cassazione n. 28671/2023 (pubb. 09/02/2023), dove viene affermato che «secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l’inizio della procedura esecutiva, per cui non rientra nel divieto di cui all’art. 168 l. fall., che concerne l’improcedibilità delle procedure esecutive all’interno delle procedure concorsuali che, come noto (con l’eccezione dell’art. 51 l. fall. quanto alla procedura concorsuale liquidatoria), non sono ammesse sui beni acquisiti all’attivo concorsuale; pertanto, deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31560), posto che l’accertamento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale (Cass., Sez. U., 15 marzo 2012, n. 4126; Cass., Sez. V, 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9440) e la cartella costituisce strumento per l’accertamento del credito (Cass., Sez. V, 21 aprile 2022, n. 12759) o, comunque, per l’opponibilità dello stesso agli altri creditori.».
Per i massimi giudici, quindi, «la cartella non può consentire attività impoesattive, in quanto precluse (rectius improcedibili) in sede concorsuale, al pari delle azioni esecutive (Cass., Sez. V, 27 ottobre 2020, n. 23513), essendo non compatibile la funzione di intimazione di pagamento, propria della cartella, con la regola fissata dall’art. 51 l. fall. Tuttavia, l’improcedibilità dell’azione esecutiva non priva la cartella della concorrente funzione, che le è propria, di atto accertativo del credito ivi descritto e di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali. Ne consegue che l’emissione della cartella diviene per il creditore erariale (in questo caso) strumentale non solo ai fini della partecipazione alla fase distributiva, ma anche (quanto alla procedura concordataria) ai fini dell’espressione del diritto di voto».
Massimo Matera