Le novità introdotte dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” mirano alla rettifica delle norme antifrodi già vigenti in materia di bonus edili, prevedendo correttivi di notevole portata operativa, nonché penalmente rilevanti nei riguardi dei professionisti tecnici.
L’art. 2, comma 2 del decreto legge n. 13/2022 introduce il comma 13-bis.1 all’art. 119 del D.L. 34/2020 che stabilisce quanto segue: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”. La disposizione in commento, riguardante i tecnici che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti in materia nonché la congruità dei prezzi, ha implicazioni di estrema rilevanza. Cercheremo di spiegare come e perché.
In base al testo precedente dell’art. 119 del D.L. 34/2020, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciavano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicava una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La fattispecie di reato – così come introdotta dal D.L. 13/2022 – appare di ampia portata e riguarderà tutte le tipologie di asseverazione previste a valere per il 110% nonché per gli altri bonus edili in caso di cessione e sconto in fattura. Il nuovo reato riguarda tutte le asseverazioni citate al comma 13 dell’articolo 119 del Dl Rilancio per attestare:
- i requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento;
- la congruità delle spese;
- l’efficacia della messa in sicurezza antisismica.
Il reato consiste nell’esposizione di informazioni false, comprese le semplici omissioni mediante indicazioni che non corrispondano alla realtà oppure attestazioni false di congruità delle spese. Vengono punite anche le omissioni di informazioni rilevanti “su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto”.
Le pene introdotte per tali condotte, prevedono la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto viene commesso per “conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri” scatterà anche un possibile aumento di pena.
L’intento del legislatore è, evidentemente, quello di prevenire gli abusi, tenendo presente che gli autori delle truffe relative ai bonus sono molto spesso difficili da individuare perché nascosti da “teste di legno”. Di qui l’esigenza di prevedere il coinvolgimento di professionisti tecnici abilitati per attestare lavori e spese e una pesantissima loro responsabilità in caso di false attestazioni. Trattasi di un modus operandi già testato in ambito fallimentare, dove la norma che regola i concordati preventivi prevede un meccanismo di responsabilità professionale – teso a limitare false attestazioni e/o omissioni – per coloro che sono chiamati ad attestare ed asseverare la veridicità dei dati aziendali nell’ambito, appunto, di procedure concordatarie.
Il D.L. n. 13/2022 interviene anche sul testo dell’art. 119, comma 14 del D.L. n. 34/2020, in materia di assicurazione professionale, prevedendo nuovi massimali da tenere in considerazione per i soggetti tenuti al rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni tecniche.
Può essere utile un raffronto dell’art. 119, comma 14 D.L. 34/2020 prima e dopo l’intervento legislativo che qui ci occupa: alleghiamo quindi tabella di confronto.
Il testo della norma ante DL 13/2022, prevedeva una copertura minima di 500.000 euro. Per la determinazione del massimale si doveva effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto del numero delle asseverazioni e attestazioni rilasciate e dei relativi importi. Non sussisteva, però, una perfetta corrispondenza tra i predetti parametri. È evidente che se il numero delle prestazioni professionali era rilevante sorgeva l’esigenza di aumentare la copertura assicurativa al fine di renderla adeguata, ma era una valutazione discrezionale, senza che sussistesse una perfetta corrispondenza ed un obbligo ben preciso in capo al tecnico asseveratore.
La nuova normativa, in base ad un’interpretazione letterale, dispone che non sia più sufficiente prevedere nella polizza un massimale adeguato, ma è richiesto che lo stesso sia esattamente corrispondente agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. L’espressione con “massimale pari” non sembra possa essere interpretata in altro modo se non nella sussistenza di un rapporto 1:1 tra massimale garantito e importi attestati. La copertura assicurativa deve sussistere in relazione all’importo asseverato, per ciascun lavoro oggetto di asseverazione.
Per esempio, il tecnico che assevera un milione di euro di lavori dovrà avere un massimale pari a un milione di euro. Per i lavori oltre questa cifra, dovrà incrementare il suo massimale, sottoscrivendo una nuova polizza. In caso di SAL, la polizza deve essere capiente in relazione al singolo stato di avanzamento e deve essere progressivamente adeguata in relazione agli stati di avanzamento.
Tale meccanismo produrrà – certamente – i suoi effetti anche sui costi legati alle coperture assicurative.
Riccardo Lombardi