In data 10 giugno 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato lo schema di decreto legislativo, composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.
In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato «provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.» (così il comunicato stampa n. 85).
Si tratta di interventi di non poco rilievo ed impatto.
Tra le novità più rilevanti si segnalano:
- le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa, prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che si siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo (la segnalazione è tempestiva se avviene entro 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni);
- l’introduzione della transazione fiscale e previdenziale anche nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi (aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter all’art. 23 CCII) per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti (all’attualità esistono solo le misure premiale ex art. 25 bis CCII);
- l’estensione anche ai tributi locali della transazione fiscale, nonché del cram down, già prevista per il concordato preventivo (art. 88 CCII) e per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII);
- modifiche alle misure premiali ex art. 25 bis CCII (introduzione piano di rateizzazione decennale e note di variazione IVA) previste per la Composizione Negoziata della Crisi.
- nuove previsioni in tema di cram down fiscale (tra l’altro viene previsto che l’istituto non potrà provare applicazione se nei 5 anni precedenti il debitore ha concluso una transazione avente ad oggetto debiti della stessa natura che sia stata risolta di diritto).
Silvia Wurzburger
Allegato: schema di decreto legislativo approvato dal CdM