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Ancora modifiche al Codice della Crisi: le attese novità in tema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Ai sensi dell’art. 25 – novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) del Codice della Crisi d’Impresa (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, ed in vigore dal 15 luglio 2022, l’INPS, l’INAIL, l’AE (Agenzia delle entrate) e l’AER (Agenzia delle entrate-Riscossione) sono tenute a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo:

a) per l’INPS, «il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore»:

1) «per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000»;

a) per l’INAIL, «l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000»;

b) per l’AE, «l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo» all’IVA, risultante dalle LIPE (liquidazioni periodiche), superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’AER, «l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.»

Le segnalazioni di cui sopra devono essere inviate:

a) dall’AE, entro sessanta dal termine di presentazione delle LIPE;

b) dall’INPS, dall’INAIL e dalla AER, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle relative condizioni o situazioni.

Le stesse segnalazioni devono contenere l’’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1 del CCI (l’accesso all’istituto della Composizione Negoziata della Crisi introdotto dal Dl.L.118/2021) se ne ricorrono gli altri presupposti di accesso al medesimo istituto.

Le disposizioni in parola si applicano:

  1. con riferimento all’INPS e all’INAIL, «in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo»;
  2. con riferimento all’AE,« in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022»;
  3. con riferimento all’AER, «in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022».

Come ovvio, le suddette disposizioni sono apparse alle imprese e ai professionisti che le assistono, davvero stringenti, soffocanti. Specie nel periodo di gravissima crisi dovuta alla pandemia, alla guerra e connesse conseguenze (prime fra tutte la crescita enorme del costo di materie prime, energia, e trasporti).

E così il legislatore sta provando a porre qualche rimedio, per venire incontro, seppure in modo alquanto parziale, alle istanze provenienti da imprese e professionisti. In sede di conversione del decreto “Semplificazioni” (il D.L. 21 giugno 2022, n. 73), la Camera dei deputati ha infatti approvato emendamenti in forza dei quali:

a) l’allerta relativa all’ IVA non versata, come emergente dalle LIPE, viene prevista: i) per debiti di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiori al 10 per cento  dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; ii) in ogni caso se il debito è superiore 20.000 euro;

b) e segnalazioni dell’AE dovranno essere effettuate contestualmente alla comunicazione di irregolarità (di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle LIPE;

c) le segnalazioni della AE riguarderanno i debiti emergenti dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022, e non più quindi da quelle relative al primo trimestre dello stesso 2022.

Piccole modifiche, invero. Ma sintomatiche della percezione del legislatore (ora in disarmo per l’anticipato scioglimento delle Camere) della comprensibile preoccupazione del mondo delle imprese. Legislatore che al suo insediamento dopo le imminenti elezioni dovrà ancora “barcamenarsi”, con anche prevedibili nuovi interventi sul CCI (che pace non trova), tra le promesse all’Europa di riforme funzionali al PNRR e le esigenze di una vasta platea di imprenditori in seria difficoltà per la crisi e che diffidano delle misure di nuova introduzione per la soluzione della stessa.

Francesco Palmieri

Domenico Ummarino

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