Fringe benefit esenti fino a 600 € per l’anno 2022 (art. 12 D.L. 115/2022)
Con il decreto in parola, per il solo anno 2022, viene innalzata ad euro 600 la soglia di non imponibilità delle erogazioni liberali di beni e servizi corrisposti ai dipendenti.
A titolo esemplificativo, possono definirsi tali: l’auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni pasto, gli alloggi, ecc. Tale esenzione è aggiuntiva rispetto ai 200 euro del bonus carburante previsto dall’art. 2, D.L. n. 21/2022.
Già per gli anni 2020 e 2021, detta soglia di esenzione era stata raddoppiata da euro 258,23 ad euro 516,46.
Tuttavia, con il comma 1 dell’art. 12 dello stesso decreto, viene prevista una deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR. Tale deroga, sembrerebbe dunque non riguardare il solo importo (€ 258,23), bensì l’intero comma 3 dell’art. 51 del TUIR; in tal caso l’importo dei 600,00 non andrebbe considerato come il limite massimo di esenzione (superato il quale l’importo sarebbe totalmente assoggettabile), ma come una franchigia, con la conseguenza che sarebbero da assoggettare a ritenuta fiscale unicamente le somme eccedenti il suddetto limite (€ 600,00).
Al riguardo si resta comunque in attesa di ricevere i necessari chiarimenti dagli enti preposti.
Da luglio 2022 a dicembre 2022 aumenta lo sgravio contributivo per i dipendenti (art. 20 D.L. 115/2022).
Lo stesso D.L.115 prevede poi l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
Detto esonero – aggiuntivo rispetto a quello dello 0,8% già introdotto dalla legge di stabilità 2022 – è per 1,2 punti percentuali.
Per effetto di quanto sopra, limitatamente al periodo che va da luglio 2022 a dicembre 2022, la riduzione totale sarà pari a 2 punti percentuali. Tale intervento sul cuneo fiscale inserito nel Decreto Aiuti-bis, segue le stesse regole già previste per l’applicazione della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, a patto che venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile, pari a 2.692 euro.
Sarà l’INPS a dettare le istruzioni per l’applicazione, anche retroattiva, del beneficio aggiuntivo.
Stefano Borriello