All’azione di accertamento dell’Erario si applica il termine decadenziale lungo (di 8 anni, di cui all’art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008) solo per i crediti inesistenti e non anche per i crediti non spettanti. Il credito ritenuto inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segue il regime del credito non spettante con applicazione degli ordinari termini decadenziali.
È questo il principio statuto dalle Sezioni Unite nella sentenza 34419 depositata l’11 dicembre scorso. E’ stato dunque confermato che il termine decadenziale lungo riguarda solo i crediti inesistenti, intendendosi per tali quelli per i quali ricorrano contemporaneamente due requisiti: 1) il credito in tutto o in parte è il risultato di un’artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; 2) l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli ex articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72.
Domenico Ummarino