La Corte di Cassazione con sentenza n. 22914 depositata il 19.8.2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.».
Viene così risolto il dubbio interpretativo sulla estensione anche alla liquidazione controllata e dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento, anche nel regime vigente nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.