La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5859 del 5 marzo 2024, ha chiarito che alle operazioni intercorse tra società consociate residenti, non si può applicare la disciplina prevista per quelle tra compagini dislocate in Paesi diversi (articolo 110, comma 7, Tuir), ma può applicarsi il principio del “transfer pricing interno” (articolo 9, Tuir).
In particolare, con la sentenza n. 5859 del 5 marzo 2024, è stata ribadita la non applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 110, comma 7, del Tuir per le operazioni intercorse tra società consociate residenti (Transfer Pricing). Tuttavia, i giudici hanno confermato il principio del “transfer pricing interno”.
Quest’ultimo (il principio del “transfer pricing interno”) si fonda sul “valore normale” delle transazioni e sull’eventuale “antieconomicità” dell’operazione: si presuppone che chiunque svolga attività imprenditoriale ed economica abbia l’obiettivo di ottimizzare i costi e la massimizzazione dei ricavi, come indicato nelle sentenze 11093/2021 e 10422/2023 della Cassazione.
Pertanto, transazioni commerciali intercorse non a valore normale e con una condotta antieconomica, costituiscono il presupposto per un eventuale accertamento analitico induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d, Dpr 600/1973).
Domenico Ummarino