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Commento alla bozza in consultazione del “nuovo” principio contabile OIC 5 sui Bilanci di liquidazione

L’Organismo Italiano di Contabilità in data 9 aprile u.s. ha reso disponibile per la consultazione la bozza del “nuovo” principio contabile OIC 5, Bilanci di liquidazione.

Nel comunicato stampa accompagnatorio della pubblicazione di tale documento si legge quanto segue:

«L’Organismo Italiano di Contabilità ha profondamente innovato l’OIC 5, lo standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione.  Le modifiche, su cui è stata avviata una pubblica consultazione, hanno preso atto dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione delle liquidazioni societarie ed introducono un cambio di paradigma nello standard contabile.

Il principio attualmente in vigore – ha spiegato lo stesso OIC nel motivare la nuova versione del principio – non ha trovato “piena applicazione tra gli operatori”. Soprattutto non è riuscito a rappresentare “lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione”. È accaduto invece che “la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori”. La funzione del bilancio di liquidazione è stata dunque ridefinita nel senso di fornire uno strumento di rendicontazione sull’andamento del processo liquidatorio e non più una metrica per stimare il valore di realizzo di un’azienda finita in liquidazione.

La difficoltà di valutare il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale di un’azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno del postulato del going concern (continuità aziendale) che, quando si interrompe l’attività produttiva, modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali. La nuova versione dell’OIC 5 è orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa. Ed ecco gli architravi di questa nuova impostazione:

  • nella valutazione delle poste dell’attivo dovrà essere utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
  • nelle poste del passivo si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione;
  • quanto agli oneri della liquidazione si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

 Per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato; per questa ragione è stato scelto di formulare gli schemi di bilancio maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali la classificazione delle voci dell’attivo avvenga esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante. In un’ottica di semplificazione le piccole e micro-imprese potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

Resta inteso che “quando l’assemblea degli azionisti ha deciso la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari”. Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova versione messa in consultazione dell’OIC 5 “l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione”. Il CdA di OIC ha infine deciso di mettere in consultazione il nuovo principio fino al 31 luglio 2024, così da consentire ampia partecipazione degli stakeholder».

Avendo preso visone del testo della bozza del principio contabile OIC 5 pubblicato in data 9 aprile u.s., chi scrive, valutato detto testo anacronsitico ed inadeguato rispetto alle esigenze informative cui deve rispondere un bilancio di una entità in fase di liquidazione, ha ritenuto di fornire il proprio contributo alla rivisitazione del documento inviando il commento che di seguito si trascrive:

«Gentilissimi,

mi chiamo Francesco Palmieri, sono dottore commercialista iscritto all’Ordine di Napoli, partner della s.t.p. Value in Law a r.l. iscritta allo stesso Ordine, nonché revisore contabile e gestore di crisi di imprese iscritto nel relativo albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ho preso visone del documento di cui in oggetto, riguardo al quale mi permetto di formulare il mio seguente commento.

L’esigenza di agevolare noi colleghi nella predisposizione degli assai complessi  bilanci di liquidazione e di ridurre al minimo le alee, i rischi di valutazione e le responsabilità, a mio parere, deve senz’altro lasciare il passo a quella invece sovraordinata di fornire al lettore del bilancio una rappresentazione della situazione patrimoniale  (innanzitutto), finanziaria ed economica dell’entità in liquidazione quanto più possibile veritiera.

Mette conto che, proprio nello stato della liquidazione, i lettori del bilancio (si pensi ad esempio ad un finanziatore, o ad un Tribunale fallimentare chiamato a valutare l’eventuale insufficienza patrimoniale di un debitore) hanno la necessità di conoscere il valore di realizzo delle attività, oltre quello di estinzione delle passività.

Il criterio del “minore tra valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” per la stima delle immobilizzazioni di una entità in liquidazione può, come ben sappiamo, condurre a rappresentazioni di valori in bilancio del tutto fuorvianti. E d’altra parte, ove tale criterio fosse diligentemente applicato, comunque, lo stesso imporrebbe la stima di un valore di realizzazione dell’attivo che, nonostante dovrebbe rappresentare il driver delle scelte del lettore del bilancio di liquidazione, potrebbe trovarsi ad essere non espresso nei prospetti di stato patrimoniale.

Mi sembra che il criterio ipotizzato nel documento in oggetto vada solo incontro ad esigenze di tutela dei professionisti (ed io tale sono, per cui scrivo “contro i miei interessi”), piuttosto che rispondere, come senso etico imporrebbe, alle preminenti funzioni informative di un bilancio. Certo, lo sappiamo, è difficile valutare secondo criteri di realizzo e di mercato, ma è quello che è necessario fare, in particolare, nel delicatissimo momento della liquidazione.

Per cui il testo in commento mi appare anacronistico (un passo indietro) e in contrasto con le sempre più stringenti esigenze di rappresentazione di valori utili ad orientare le scelte.    

Penso invece che sia opportuno fornire indicazioni ai redattori dei bilanci di liquidazione dei più aggiornati strumenti e criteri da utilizzarsi per la stima dei valori di realizzo.

Ricordo al riguardo che il quinto comma dell’art. 2423 c.c. prevede che persino i criteri di valutazione dettati dallo stesso codice civile vadano derogati, nei casi (tipico quello della liquidazione) in cui l’applicazione di una disposizione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

Di qui quindi la mia opinione fortemente negativa e contraria al “varo” del testo in commento,  fatta salva la sola proposta di adattamento degli schemi di bilancio con il superamento della distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, effettivamente non significativa per la fase di liquidazione

Francesco Palmieri

 

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