- Detassazione dei Fringe Benefits.
Anche per il 2024, ma con sostanziali differenze rispetto al 2023, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti.
- Conferma del taglio del cuneo fiscale.
Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Detta misura non riguarda le mensilità aggiuntive.
- Tassazione agevolata dei premi di risultato.
Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.
- Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL.
A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.
- Rifinanziamento della CIGS.
Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
- Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale.
Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.
- Maggiori tutele per maternità e paternità.
Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).
- Decontribuzioni per lavoratrici con figli.
Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.
- Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza.
Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.
- Rimodulazione agevolazioni contributive under 36 e donne svantaggiate.
La mancata proroga degli esoneri contributi previsti dalla 29 dicembre 2022 n. 197, comporta il ritorno alla fruizione degli esoneri strutturali, ovvero:
- Esonero under 36, previsto dall’art. 1, comma 105, legge 205/2017, che prevede, per soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni di età e che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato, l’agevolazione del 50% dei contributi inps a carico del datore di lavoro, per 36 mesi con il massimale annuo di € 3.000;
- Esonero Donne, previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012, che prevede, per donne prive di impiego regolarmente disoccupate da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti in regioni del mezzogiorno), l’agevolazione del 50% dei contributi inps a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi;
Sempre con riferimento alle novità introdotte a favore di datori di lavoro, va inoltre rilevato, che in data 28/12/2023, sono stati approvati quattro decreti legislativi di attuazione della legge delega al Governo per la riforma fiscale (L. 09/08/2023 n. 111). Tra le diverse novità introdotte, oltre alla rimodulazione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni, di sicuro interesse c’è la cd “super deduzione” del costo per dipendenti assunti a tempo indeterminato – in incremento – nel corso del 2024, che potrà essere maggiorata del 20%.
Stefano Borriello