E’ inammissibile il ricorso del contribuente costituito tardivamente rispetto a un termine che, successivamente alla procedura di reclamo-mediazione, inizia a decorrere di sabato.
La proroga dei termini generalmente vigente per le scadenze che cadono nei giorni festivi, infatti, non può valere nell’ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso del periodo di tempo considerato. Questo principio è il principio ribadito con la sentenza n. 486 del 30 giugno 2023 dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, con la sentenza n. 4/2023.
Domenico Ummarino