La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia evidente il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla stessa notifica.
E’ questo il principio contenuto nell’ ordinanza n. 6015/2023 del 28 febbraio 2023 della Corte di Cassazione, che al riguardo richiama anche le conclusioni già rese della Sezioni Unite con la sentenza n. 15979/2022 del 18 maggio 2022 con cui veniva chiarito che «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto».
E’ bene però ricordare che tale principio è riferito all’indirizzo pec del mittente e non appare pacificamente estendibile a quello del destinatario. Ciò alla luce di quanto letteralmente disposto dall’ art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta».
Tale circostanza è altresì confermata proprio dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 6015/2023 qui in commento laddove è precisato che «in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Domenico Ummarino