Come ben noto, la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha previsto, tra le varie, anche la possibilità di aderire alla definizione agevolata (cosiddetta Rottamazione quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Con la “rottamazione quater” :
- al contribuente che aderisce alla stessa è concesso sgravio non solo sulle sanzioni, ma anche sugli interessi e sull’aggio della riscossione;
- la domanda per aderire va presentata entro il 30 aprile 2023;
- v’è la possibilità di pagare il “debito rottamato” in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni a partire dal 31 luglio 2023.
Per svolgere ogni opportuna valutazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione permette di richiedere un “prospetto informativo” dal quale poter desumere le cartelle/avvisi che possono rientrare nella definizione agevolata con indicazione degli importi da pagare.
Le curatele (fallimentari e/o delle liquidazioni giudiziali) sono anch’esse legittimate ad aderire a detta “rottamazione”; tant’è che il comma 248 dell’art. 1 della citata legge di bilancio (n. 197/2022) prevede che «alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili»
La valutazione che i curatori (e più in generale gli organi di procedure concorsuali) devono svolgere al riguardo è tuttavia complessa. Essa cioè deve tenere conto della necessità di rispettare le cause legittime di prelazione di ciascun creditore concorsuale; non può cioè valutarsi di accedere alla rottamazione in parola se tale accesso lede i diritti dei creditori di rango poziore rispetto a quelli di cui ai ruoli “portati” nelle cartelle ammesse al passivo della procedura. Le curatele (come pure, tra gli altri, i liquidatori giudiziali nei concordati), cioè, in vista dell’adesione alla definizione agevolata, si devono preoccupare di svolgere proprie analisi per acquisire la ragionevole certezza di poter disporre di disponibilità liquide sufficienti ad onorare, oltre ai debiti “rottamati”, tutti i debiti di grado anteriore agli stessi.
L’opportunità di definire con la rottamazione quater, in tutto o in parte, gli importi ammessi al passivo di un fallimento e/o di una liquidazione giudiziale (ma discorso analogo vale anche per le passività concordatarie nell’ambito di concordati preventivi) dipende pertanto dall’ammontare e dalla composizione del passivo fallimentare/concordatario e dall’attivo realizzato e/o che gli organi della procedura prevedono fondatamente (e necessariamente con logiche di prudenza) possa essere realizzato in tempi compatibili con le scadenze delle rate previste dalla citata legge di bilancio per i debiti oggetto di definizione agevolata.
Ed invero, può verificarsi che alla data della presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata (il 30 aprile 2023) i detti organi non abbiano contezza dell’ammontare e della composizione del passivo fallimentare (tra crediti prededucibili, privilegiati con relativi gradi di privilegio, e chirografari) e dell’attivo di certa (o pressoché tale) realizzazione; ma potrebbero averla entro il termine previsto per la prima rata di pagamento della definizione agevolata in parola (ad esempio a seguito di una verifica dei crediti e/o di una vendita di cespite acquisto all’attivo della procedura concorsuale).
In tali circostanze potrebbero quindi (ed è questa l’opinione di chi scrive) valutare di aderire entro il termine del 30 aprile p.v., alla definizione agevolata, dopo aver esaminato, “cartella” per “cartella”, il “prospetto informativo” acquisito dall’AER e aver svolto una preliminare valutazione; salvo poi lasciar decadere tale adesione nel caso in cui entro il termine del pagamento della prima rata prevista per la definizione agevolata (il 31 luglio p.v.) non siano maturate condizioni tali per far considerare opportuno procedere con la stessa definizione agevolata.
Unica incertezza al riguardo può esserci in relazione all’interpretazione del già citato comma 248 dell’art. 1 della citata legge di bilancio (n. 197/2022), il quale prevede che «alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale (…), si applica la disciplina dei crediti prededucibili».
Al riguardo, ad oggi, non si rivengono pronunce giurisprudenziali sulla disposizione in discorso, la quale, tuttavia, risulta analoga a quelle precedentemente emanate in occasione della rottamazione bis e della rottamazione ter. Infatti, sia il comma 13 dell’art. 6 del Decreto legge del 22/10/2016 n. 193 emanato per la definizione agevolata del 2017 (c.d. rottamazione bis), sia il comma 18 dell’ art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23.10.2018 emanato per la definizione agevolata del 2019 (c.d. rottamazione ter), così prevedevano: «Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma (…), che sono oggetto di procedura concorsuale, nonchè in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
Va in proposito tenuto presente che il comma 244 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, attualmente in vigore, prevede che: «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero».
Analogamente, facendo inoltre riferimento alla precedente normativa, deve dirsi che l’art. 6, comma 4, del D.L. 193/2016 e l’art. 3, comma 14, del D.L. 119/2018 avevano contenuto sostanzialmente identico al sopra citato comma 244 dell’art. 1 della L.197/2022, prevedendo che «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è’ stato dilazionato il pagamento delle somme (…) la definizione non produce effetti».
Nel senso sopra richiamato si citano anche i chiarimenti che furono forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 8.3.2017 in merito alla rottamazione bis prevista dal D.L. 193/2016, laddove:
- alla pagina 17 si legge che «Ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 6 la definizione agevolata si articola – come descritto in precedenza – in un procedimento che ha inizio con la presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione del debitore con cui questi manifesta all’Agente stesso la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto»;
- alla pagina 18 si legge che «In sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute»;
- alla pagina 19 si legge che: «Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ».
Sembra dunque evidente, sia dalla normativa contenuta nella legge di bilancio 2023, sia da quella previgente, che se non viene effettuato non solo il pagamento della prima rata, ma anche il pagamento di una delle successive, la definizione agevolata non produca effetti.
E che la stessa rimanga priva di effetti nel caso di mancato pagamento è circostanza confermata anche dal fatto che una volta decaduti dalla rottamazione-quater, per carenti o omessi versamenti, rimane ancora salva la possibilità di richiedere, per gli stessi debiti già oggetto di domanda di definizione agevolata, una nuova rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Tale ultimo aspetto costituisce invero una novità rispetto a quanto invece previsto per le precedenti citate rottamazioni (la circostanza viene chiarita anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 20.3.2023 che appunto su tale aspetto evidenzia una differenza rispetto a quanto riportato nella precedente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 8.3.2017).
Ciò nondimeno, per completezza d’informativa, si segnala che, sempre con riferimento alle precedenti rottamazioni (nella specie alla “bis”) in taluni commenti sulla questione (si veda l’articolo “La c.d. rottamazione dei ruoli sovverte l’ordine dei crediti nelle procedure concorsuali” a cura di Simone Furian e Marco Greggio pubblicato sulla rivista “Il Fallimento” edizione 2/2017), è stata paventata l’ipotesi che l’adesione stessa alla definizione agevolata potesse essere idonea a far divenire prededucibile il credito per il quale si è appunto aderito (si è cioè sostenuto che «si assiste, pertanto, ad una “mutazione genetica” ex lege della natura dei crediti tributari, i quali, normalmente privilegiati, divengono – a seguito della rottamazione – crediti prededucibili»).
Tale opinione, a modesto parere di chi scrive, non appare condivisibile in quanto sembra invece, anche per quanto sopra riferito, che il legislatore nello statuire che «alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale (…), si applica la disciplina dei crediti prededucibili», si riferisca semplicemente (ed esclusivamente) alla circostanza che i relativi pagamenti possano essere effettuati al di fuori dei piani di riparto.
In tal senso vi sono i pareri anche di altri operatori (si veda una discussione sul forum fallimenti di Fallcoweb del 23 e 24 aprile 2014) per i quali «il fatto che l’omissione anche di un solo pagamento destituisca di ogni valore l’istanza già presentata ci pare escluda che l’Agenzia delle Entrate possa valersi del rango prededucibile acquisito dal suo credito per pretendere il pagamento con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, e significhi invece che, proprio per consentire il perfezionamento della rottamazione, il pagamento delle varie rate possa essere effettuato alla scadenza di esse, senza transitare attraverso lo stato passivo e il riparto».
In altre parole è da ritenersi che, la previsione di applicazione della disciplina dei crediti prededucibili «alle somme occorrenti per aderire alla definizione», e quindi non ai relativi debiti erariali, ma appunto alle somme che servono ad onorare gli stessi in caso di adesione “rottamazione”, abbia appunto la sola ratio di sottrarre il pagamento delle varie rate (alle relative scadenze) dai piani di riparto concorsuali (e dalle relative procedure di legge per l’approvazione e l’esecuzione degli stessi), esattamente come previsto per i crediti prededucibili di cui all’art. 111 bis l.fall. e all’art. 222 del CCII.
Ed invero, tali disposizioni, l’art. 111 bis l.fall richiamato dal comma 13 dell’art. 6 del DL 193/2016 e dal comma 18 dell’art. 3 del DL 119/218, e l’art. 222 del CCII (che, benché non richiamato dal comma 248 dell’art. 1 L. n. 197/2022, è quello che disciplina i crediti prededucibili nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale) prevedono che: «i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento (della procedura di liquidazione giudiziale, nel caso dell’art. 222 CCII) che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti».
Quindi si ritiene che il testo del comma 248 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, «alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231 si applica la disciplina dei crediti prededucibili», vada interpretato nel senso che, per le rate della “rottamazione”, i pagamenti possano essere eseguiti dagli organi delle procedure concorsuali al di fuori del procedimento di ripartizione dell’attivo, come previsto per il pagamento dei debiti prededucibili. In altre parole, è la procedura prevista per il pagamento ad essere la stessa di quella statuita per i debiti prededucibili, ma i debiti rottamati non mutano la loro natura e il loro “rango” per la sola adesione, con presentazione della relativa domanda, alla definizione agevolata.
Il tutto con la conseguenza che se si dovesse decadere dalla “rottamazione” (per mancato pagamento dell’unica rata o di una delle rate), la definizione agevolata perderebbe efficacia; e per i relativi debiti esattoriali si ripristinerebbe l’ammontare del debito iniziale (cioè non decurtato di sanzioni ed interessi), senza che vi sia alcuna modifica delle cause legittime di prelazione.
Francesco Palmieri
Silvia Wurzburger