Definizione delle liti pendenti: approvato il modello di presentazione della domanda

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, nella persona del dott. Ernesto Maria Ruffini, con provvedimento dell’1 febbraio 2022 che si allega alla presente nota informativa ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che può essere presentato, entro il termine del 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per il 2023): la definizione delle liti pendenti.

Rinviando al testo del citato provvedimento per ulteriori dettagli si ricorda che la domanda di definizione di deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; e che sono definibili,  attraverso il pagamento di importi la cui determinazione è correlata al valore e allo stato del contenzioso (con espunzione di sanzioni e interessi), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023.

Nel dettaglio si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione della domanda in parola il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono poi escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: (i) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; (ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Il modello è ovviamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (qui il link).

Domenico Ummarino

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