La “Rottamazione Quater” della Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede l’introduzione di una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’ «agente della riscossione» dall’ 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Le diposizioni che disciplinano tale definizione sono contenute ai commi 231-252 dell’art.1 della citata Legge di Bilancio 2023 (cfr. allegato).

Esse prevedono la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo «senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora», nonché senza corrispondere aggi di riscossione («somme aggiuntive»).

Aderendo alla definizione agevolata, “battezzata” come “rottamazione quater”, rimangono da versare «le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità «che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet».

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, nel «numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

Sostanzialmente, quindi, è prevista una dilazione fino a 5 anni.

Il pagamento rateizzato si accompagna all’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso, insufficiente, o tardivo versamento (superiore a cinque giorni), anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Da precisare che ai sensi del comma 246 del citato art.1 sono esclusi dall’accesso alla rottamazione quater «i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti»:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • somme derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per i carichi degli enti di previdenza privati è previsto che essi possano rientrare nella definizione agevolata in parola solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si segnala poi che i commi 245 e 248 contengono diposizioni inerenti all’applicazione della rottamazione quater anche relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in piani di risanamento di cui alla Legge 3 del 27.1.2012 (sovraindebitamento) come recepita anche nel Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza.

E’ infatti prevista la possibilità di comprendere tali debiti nella definizione agevolata e di effettuare «il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione». (comma 245).

Tuttavia, in tali casi «alle somme occorrenti per aderire alla definizione» si «applica la disciplina dei crediti prededucibili» (comma 248).

Stefano Sorrentino

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