Con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è stata prevista la possibilità (si vedano i commi dal 153 al 159 dell’art.1 che si riportano in allegato) di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), «relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021», per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della medesima Legge (1° gennaio 2023), «ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data».
Tanto, con il pagamento:
- delle «imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive»;
- nonché delle sanzioni, «nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo».
Il pagamento rateale delle suddette somme «avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462».
Tuttavia, la durata del periodo di rateazione è stata ampliata fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (come da previsione del comma 159 del ciato art. 1 della Legge di Bilancio 2023), anche per i debiti non superiori ad euro 5.000,00.
Resta ferma, anche per tale definizione agevolata, l’applicazione delle disposizioni in materia di lieve inadempimento, ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.
La definizione agevolata interessa pure coloro che già hanno in corso di esecuzione un piano di pagamento rateale degli importi comunicati in “avviso bonario” (anche per essi le sanzioni sono previste nella ridotta misura del 3%). Tuttavia, le somme già versate «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili» (comma 157 dell’art. 1 cit.).
Come evincibile da quanto statuito dal comma 153 dell’art.1 sopra richiamato, per poter aderire alla definizione agevolata in parola, devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:
- non devono essere già scaduti i termini di pagamento previsti negli “avvisi bonari” già notificati;
- ovvero, non devono essere già decorsi 30 giorni (“allungati” a 60 giorni fino al 31 agosto 2022) dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva della rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute (in conseguenza dei chiarimenti resi dal contribuente o dal sostituto d’imposta);
- o, le comunicazioni di irregolarità devono essere state ricevute successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio in commento (come detto, quindi 1° gennaio 2023).
E’ poi anche il caso sottolineare che, per quanto previsto dai commi 154 e 156 del medesimo art.1 «in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossi».
Stefano Sorrentino