Dal 5 gennaio del corrente anno 2023 gli interessati all’iscrizione all’ Albo dei soggetti incaricati dall’autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, di cui all’art. 356 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), possono inserire le loro domande sul relativo portale.
Quest’ultimo è raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web del Ministero della Giustizia https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.
Si è quindi arrivati alla fase attuativa del citato art. 356 del CCII con il quale è stata prevista l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Albo dei soggetti, anche costituiti in forma associata o societaria (il riferimento è ovviamente alle STP e alle STA), destinati a svolgere, su incarico dei tribunali, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Possono iscriversi all’Albo in parola (albo nazionale da cui i tribunali dovranno selezionare i nominativi per le relative designazioni) i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 358 dello stesso CCII, a mente del quale:
«Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.»
Tali soggetti possono ottenere l’iscrizione se dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione al riguardo previsti dal comma 2 dell’art. 356 del CCII (un corso di 40 ore «per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro»).
Tuttavia, ai fini del primo popolamento dell’albo, essi possono ottenere l’iscrizione anche solo documentando di essere stati nominati «in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali» (così sempre il comma 2 dell’art. 356 del CCII).
Ebbene, con recente nota del direttore generale del Ministero della Giustizia, indirizzata ai presidenti dei consigli nazionali degli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e dei consulenti del lavoro, è stato comunicato che fino al 31 marzo 2023, al fine di porre in essere un primo “popolamento” dell’Albo in parola, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e quella di valutazione delle stesse.
Quindi: dall’ 1 aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati per le relative designazioni; e dall’ 1 aprile 2023 l’Albo sarà oggetto di aggiornamenti.
Il Ministero ha altresì pubblicato l’allegato Manuale Utente dell’Albo dei Gestori della Crisi d’impresa con lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità operative per l’utilizzo della procedura informatica relativamente all’inserimento delle domande online di iscrizione.
Value in Law (la redazione)