L’intervento della Corte Costituzionale sul diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento al momento della sua anticipata estinzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022, che si allega, ha definitivamente sancito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento al momento della estinzione anticipata di un finanziamento, senza più alcuna distinzione tra costi up front e recurring.

Ha, infatti, dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 convertito con la l. 106/21, nella parte in cui escludeva il rimborso di tutti i costi del finanziamento, per la quota parte non maturata in sede di estinzione anticipata, in relazione ai contratti conclusi prima della entrata in vigore della suddetta novella.

La Corte afferma che il limite posto dall’art. 11-octies, comma 2, sottoposto al vaglio costituzionale, costituisce una violazione dei vincoli derivanti dalla Direttiva Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia  con la sentenza “Lexitor” dell’11 novembre 2019, e recepiti nel novellato art. 125-sexies, comma 1, TUB, secondo cui «il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte

Più in particolare, l’illegittimità è stata ravvisata nel raccordo espresso nell’art. 11-octies tra l’art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti ante 2021, disposizioni che appunto prevedevano la mancata riduzione dei costi up front in spregio alle indicazioni della Sentenza “Lexitor”, così ponendo un illegittimo contrasto tra la normativa comunitaria e la normativa nazionale.

La Corte, a valle di un articolato e completo ragionamento, sancisce che la disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza “Lexitor”. L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea.

Sicché il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza “Lexitor”.

Vincenzo Cioffi

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