I chiarimenti della A.E. sulla soglia di non imponibilità delle erogazioni liberali di beni e servizi corrisposti ai dipendenti

Facendo seguito alla ns. informativa del 12/09/2022 (qui il link), con la quale avevamo già notiziato che l’art. 12 del D.L. n. 115/2022 disponeva  l’innalzamento – per il solo anno 2022 – della soglia di non imponibilità delle erogazioni liberali di beni e servizi corrisposti ai dipendenti, prevedendo altresì, l’inclusione delle somme loro rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale), segnaliamo quanto segue.

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 4/11/2022 (in allegato), è stato precisato che «nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600».

Con la circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate ha quindi finalmente chiarito che la deroga apporta dall’art. 12 del D.L. 155/2022, riguarda unicamente l’importo (258,23) e non si riferisce all’intero comma 3 dell’art. 51 del TUIR; pertanto, l’importo di € 600, rappresenta unicamente una soglia di esenzione e non una franchigia.

Successivamente, con il D.L. 176/2022 (c.d. decreto aiuti quater) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022 (pienamente in vigore dal 19/11/2022), è stata ulteriormente innalzata a 3.000 euro la soglia di esenzione per l’anno 2022.

Si ricorda infine che, per il c.d. principio di cassa allargata, il limite massimo temporale di riferimento per eventuali rimborsi per spese relative alle utenze domestiche  (che dovranno essere sostenuti dalle quietanze delle bollette), per l’anno 2022, è il 12.01.2023.

Stefano Borriello

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