La legge 130/2022 (in vigore dal 16 settembre) prevede la fissazione dell’udienza in cui discutere e decidere sull’istanza di sospensione al massimo entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa (il termine era prima di 180 giorni).
Inoltre, è prevista l’ulteriore riduzione da dieci a cinque giorni liberi del termine entro cui dare notizia alle parti della fissazione dell’udienza.
Viene poi escluso che il merito possa essere deciso nell’udienza di sospensiva, e, viceversa, che la sospensiva sia assorbita dalla decisione di merito.
Infine, la decisione va pronunciata nella stessa udienza di trattazione ed il dispositivo immediatamente comunicato alle parti in udienza.
E’ da capire se le commissioni tributarie che, per molti anni, non fissavano neanche la sospensiva, o occorreva attendere vari mesi, ora siano in grado di adempiere alla nuova stringente tempistica.
Domenico Ummarino