In data 9 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 115/2022, in vigore quindi dal successivo 10 agosto 2022.
Il D.L. che alleghiamo reca Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e, tra le varie, contiene anche:
- misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
- misure urgenti in materia di emergenza idrica;
- misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza;
- disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
Tra le misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, richiamiamo in particolare l’attenzione sull’estensione anche al terzo trimestre del 2022 (per quanto concerne il secondo trimestre e le linee guida per l’accesso al contributo rimandiamo alla nostra precedente nota del 6 giugno u.s. – qui il link -) del riconoscimento del credito d’imposta anche in favore delle imprese “non energivore”, ma comunque dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Si tratta di un piccolo (15% del costo in bolletta della componente energetica), ma pur sempre da non trascurare, aiuto previsto per fronteggiare l’esponenziale crescita dei prezzi dell’energia in favore di considerevole numero di imprese (anche di piccole e/o medie dimensioni); contributo così disciplinato dall’art. 6 comma 3 del D.L. 115/2022 in parola: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.»
Confermati poi, sempre per i terzo trimestre 2022, anche gli aiuti per le imprese “energivore” e “gassivore”.
Value in Law (la redazione)