Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14 – CCI) anche il collegio sindacale può proporre il ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.
Il secondo comma del CCI, in vigore dal 15.7.2022, prevede infatti che «la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero».
E tra gli «organi» che «hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa» di certo si annovera innanzitutto il collegio sindacale, oltre che il comitato di sorveglianza delle società in cui lo stesso è previsto.
Si tratta di una novità dell’attuale disciplina della crisi d’impresa (analoga disposizione non era prevista nella Legge Fallimentare) che i componenti di tali organi devono avere ben presente nell’esercizio delle proprie funzioni.
E’ agevole peraltro intuire che a tale facoltà potrà essere altresì associata una corrispondente responsabilità a carico di chi, potendola esercitare, non lo fa, allorquando ne sussistono in concreto le relative condizioni.
Un ulteriore aggravio a carico dei professionisti di cui è opportuno che gli stessi tengano conto anche nelle valutazioni preliminari all’accettazione dei relativi incarichi, pure sotto il profilo dell’impegno professionale e della adeguata quantificazione dei compensi.
Francesco Palmieri