«Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017(…) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».
E’ questo il testo dell’art.3 del D.L 21 marzo 2022, n. 21.
La percentuale del 12% di cui alla citata norma è stata poi elevata al 15% con l’art. 2 del recente D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.
Si tratta di un piccolo contributo rivolto però ad una platea molto ampia di soggetti. Piccolo contributo che tuttavia non va trascurato atteso l’enorme impatto dell’incremento dei costi dell’energia sui conti delle imprese non solo manifatturiere, ma anche commerciali, alberghiere ed in generale di servizi.
Per le imprese “energivore” di cui al D.M. 21 dicembre 2017 e “gasivore”, altre disposizioni (l’art. 15 del decreto “Sostegni ter” e il D.L. n. 4/2022 , come integrati dagli artt. 2 e 4 del già citato D.L. n. 50 del 17 maggio 2022) prevedono invece incentivi più consistenti con percentuale di riconoscimento del credito d’imposta pari al 25% del costo sostenuto nel periodo di riferimento dell’agevolazione (che per tali imprese ricomprende, allo stato, sia il primo, sia il secondo trimestre del 2022).
Linee guida per la disciplina di accesso a tali contribuzioni sono contenute nella circolare n. 13/E del 13 maggio 2022. Circolare che quindi alleghiamo.
Value in Law (la redazione)