Con i cedolini di competenza del periodo di aprile 2022, grazie al debutto dell’esonero contributivo dello 0,80% dei contributi a carico dei dipendenti, si sono completati gli strumenti di riduzione del cuneo fiscale previsti dalla legge di stabilità 2022.
Preliminarmente, giova ricordare cha a far data dall’ 1 gennaio 2022, per effetto di dette modifiche, gli scaglioni IRPEF sono passati da cinque a quattro, prevedendo le seguenti aliquote :
- 23% per redditi fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi compresi tra 15.001 euro e 28.000 euro;
- 35% per redditi compresi tra 28.001 euro e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro;
In aggiunta alla suddetta modifica, è stata prevista la riarticolazione delle detrazioni da lavoro dipendente e del trattamento integrativo, ed infine, come precedentemente accennato, l’esonero contributivo dello 0,80% che da aprile 2022 è divenuto pienamente operativo.
Tale esonero, limitatamente all’anno d’imposta 2022 e per i soli rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro in ambito domestico), prevede la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti (generalmente il 9,19%).
L’ esonero in parola è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima mensilità.
In considerazione della sua natura eccezionale, l’esonero in commento, non assumendo la natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Peraltro, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato neanche al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Stefano Borriello