Sulla tenuta della contabilità in forma meccanizzata: la risoluzione n. 16/E dell’ Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2022

Con la risoluzione n. 16/E del 28 marzo 2022, sulla tenuta della contabilità in forma meccanizzata, l’Agenzia delle Entrate riapre il tema della stampa dei registri contabili, riportando al riguardo le seguenti conclusioni:

«volendo sintetizzare il quadro normativo in essere – nel quale, si ribadisce, tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed  adempimenti distinti, seppure posti in continuità (si vedano, in questo senso, anche gli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) –  qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  1. a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  2. b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 – e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario»

Sostanzialmente, quindi, l’A.E. continua a dare una discutibile interpretazione, molto restrittiva, dell’articolo 12-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ai sensi del quale «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

Per il dettaglio delle motivazioni della A.E. alleghiamo la citata Risoluzione 16/E.

Value in Law (la redazione)

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