Con la Risposta n. 181/2022 dell’ 8 marzo 2022 che alleghiamo, l’Agenzia delle Entrate ha reso una importante precisazione relativamente alla sua posizione in tema di note di variazione IVA, con riguardo all’inesigibilità dei crediti verso soggetti travolti da procedure fallimentari aperte anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 25 maggio 2021, n.73.
In particolare, alla luce dell’intervento della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, l’ A.E., rispondendo ad un interpello, si espressa nel sostenere che «per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare».
Tanto fermo restando che «il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura» e che il relativo credito non deve risultare essere già caduto in prescrizione in data antecedente l’apertura della procedura fallimentare.
Value in Law (la redazione)