Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. : Legittimazione attiva della cessionaria ed onere della prova della cessione dello specifico rapporto

Con Ordinanza n. 24798 del 05 novembre 2020, la Corte di Cassazione afferma che a fronte di una specifica contestazione della titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 non è sufficiente ad attestare la titolarità anche del credito oggetto di causa.

In tal caso, infatti, incombe sulla cessionaria l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Nel caso di specie, la cessionaria ricorreva alla Corte di Cassazione denunziando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova della titolarità del credito, ritenendo che, in ragione della speciale disciplina dell’art. 58 del T.u.b., la corte territoriale avesse errato nel pretendere la prova documentale attestante la titolarità del credito.

La Corte di Cassazione, invece, nella pronuncia in commento, ha inteso valorizzare la circostanza che l’eccezione sollevata dagli opponenti fosse specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non era sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.

Pertanto, confermando il proprio orientamento, la Suprema Corte conclude affermando che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito”.

Francesca Zacchia

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