Con la risposta n. 380 del 18/09/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente soluzione interpretativa in merito alla tassazione, ai fini imposta di registro, delle sentenze che accolgono domande giudiziali di revocatoria ex artt. 66 e 67 l.f. aventi ad oggetto atti dispositivi di beni immobili.
“Si osserva che in tema di azione revocatoria, la sentenza favorevole del giudice comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione concorsuale.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare del negozio stipulato dal debitore, poi fallito, non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori procedenti ,rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all’azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l’avvenuta disposizione” (cfr. Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del 1997; Cass. n. 8419del 2000; Cass. n. 17590 del 2005).
In altri termini, non riconducendosi di per sé effetti traslativi o restitutori alla statuizione del giudice che accoglie l’azione revocatoria, alla stessa trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa.
Alla luce di quanto delineato, si ritiene che l’eventuale statuizione favorevole che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile e dell’articolo 66 della legge fallimentare, trovi applicazione l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett.e), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (in seguito, anche TUR).”
La soluzione fornita dall’amministrazione finanziaria è quindi quella dell’applicazione dell’imposta in misura fissa. L’orientamento risulta senz’altro condivisibile in quanto rispettoso dei principi fondamentali dell’ordinamento con particolare riferimento quello della capacità contributiva.
È auspicabile che detta soluzione possa trovare concreta applicazione anche ai fini della riduzione del contenzioso pendente.
Aversa, 5 gennaio 2021
Gaetano Giuliano