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Un rischio che grava sui soci delle s.r.l. a ristretta base partecipativa

L’ordinanza n. 25501/2020 del 12 novembre 2020 della Cassazione ha ritenuto valido il principio secondo cui sarebbe “pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro”.

Gli ermellini hanno ribadito che “la giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti”

Infine, la Corte in parola ha ritenuto che  “non è condivisibile la tesi sostenuta del ricorrente, secondo il quale i costi fiscalmente non deducibili non sarebbero equiparabili a maggiori ricavi in nero, sicchè, con riferimento ai primi, non sarebbe ipotizzabile una loro distribuzione ai soci in nero, dovendosi al contrario ritenere che i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute”.

In altre parole, sostanzialmente, per la Cassazione la fattispecie dei costi fiscalmente indeducibili di una s.r.l. a ristretta base partecipativa è da ritenersi equivalente a quella dei maggiori ricavi in nero dei soci della stessa, per le specifiche conseguenze fiscali a loro carico.

Il principio, che ci lascia perplessi anche per possibili più ampie ricadute, merita senz’altro di essere segnalato perché rappresenta un rischio non da poco che grava sui soci di s.r.l. a base ristretta. Per loro, la responsabilità limitata, in tale prospettiva, non garantisce protezione.

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