Per quanto previsto dal comma 1122 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020, rimangono consentite fino al 30 giugno 2021 le rivalutazioni del costo fiscalmente deducibile dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate, ove effettuate a seguito di perizia asseverata da professionista abilitato e pervio pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e/o delle partecipazioni.