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Proroga del Bonus Investimenti nel Mezzogiorno

Come ben noto, la Legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2019 con i commi 98-108 dell’unico articolo, previse l’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese che avrebbero acquistato beni strumentali nuovi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dall’ 1.01 2016 al 31.12.2019.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di bilancio 2020), con il comma 318 dell’art.1, aveva prorogato la misura per tutto l’anno 2020.

La legge di bilancio 2021 (L.178/2020), con il comma 171 dell’art.1, ha esteso la proroga fino all’anno 2022.

Vale la pena quindi ricordare:

  1. che il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 20% per le piccole imprese (meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro)
  • 15% per le medie imprese (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro(,
  • 10% per le grandi imprese (quelle che nei limiti delle piccole e delle medie imprese)
  1. che non tutte le imprese possono usufruire dell’agevolazione, essendo escluse, oltre le imprese in difficoltà finanziaria, cosi come da qualificazione della comunicazione della Commissione europea 31.7.2014 n.2014/C 249/01, anche le imprese operanti i taluni specifici settori (industrie siderurgiche e carbonifere; costruzioni navali; produttori di fibre sintetiche; imprese di trasporti e relative infrastrutture; imprese di produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; istituti di credito, finanziari e assicurativi);
  • che possono usufruire dell’agevolazione gli acquisti di beni riferibili ad una nuova iniziativa, rientranti quindi in un progetto d’investimento inziale, e quelli relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  1. pertanto non sono da ritenersi agevolabili gli investimenti di mera sostituzione, i “beni merce” autonomamente destinati alla vendita, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, i materiali di consumo, ed i beni non nuovi (quelli cioè già utilizzati)

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